CIRCOLARE – RELATIVA ALL’ART. 39 ALLA LEGGE 28.07.2016.

Nel ricordare che questa associazione ha più volte sollevato perplessità sul contenuto della norma, a distaccandosi dal coro di plauso di altre associazioni, ribadito anche con recente nota, nella quale ha stigmatizzato alcuni problemi relativi all’applicazione della stessa, vorremo riflettere su alcuni punti di particolare interesse della norme.

 

A seguito richieste pervenute, circa la modifica intervenuta relativamente alle sanzioni del D.Lgs n.4 del 09.02.2016, siamo ad evidenziare in particolare:

Art.8 (pene accessorie):   in relazione al 2° comma, si ricorda che le violazioni di cui all’art. 7, comma 1°, lett. d) ed e), che abbiano per oggetto “tonno rosso” e “pesce spada” è sempre disposta nei confronti del titolare dell’impresa di pesca la sospensione della licenza, ed in caso di recidiva, la revoca della licenza di pesca.

 

Segnaliamo che stanno pervenendo forti preoccupazioni da parte dalle associazioni dei grossisti del commercio ittico circa la nuova formulazione dell’art. 9 (pene accessorie per contravvenzione) comma 1° punto d)- che prevede la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 gg. in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stato della crescita in violazione delle norme vigenti.   A tal proposito si segnala che tra la vecchia e nuova formulazione non vi sono cambiamenti e pertanto la nuova norma non ha introdotto aggravanti.

 

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