IL GOVERNO HA VARATO LA NORMA SULLA “RACCOLTA DEI RIFIUTI A MARE”, ORA LA PARLA PASSA AL PARLAMENTO

Le finalità della Legge (proposta in forma di DDL del Governo 1939 – ALLEGATO – che è stata abbinata alle proposte A.C. 907 e A.C. 1276) sono quelle di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino attraverso la rimozione, dalla superficie ai fondali, di rifiuti solidi marini, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni possono stipulare, coinvolgendo anche le associazioni convenzioni con gli imprenditori ittici per la raccolta dei rifiuti solidi marini durante il normale esercizio dell’attività di pesca.    Il comandante di un’unità da pesca che approda in un porto conferisce i rifiuti solidi marini all’isola ecologica.     I servizi di smaltimento dei rifiuti solidi marini sono effettuati senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici (iscritti in apposito Albo) che effettuano il recupero dei rifiuti e la loro consegna all’isola ecologica.

Gli obiettivi della norma sono:    a) ridurre i rifiuti solidi marini dispersi nell’ambiente marino;   b) conservare la biodiversità marina e promuovere il risanamento degli ecosistemi marini;    c) sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori della pesca sulla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi marini;  d) diffondere un approccio integrato alla tematica dei rifiuti in mare che associ agli aspetti prettamente legati all’ambiente e alla difesa dell’ecosistema marino quelli di carattere economico e sociale, con particolare riguardo alla diffusione della cultura della riduzione, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;     e) sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori sull’importanza dell’economia circolare e diffondere la cultura della legalità contro la pratica diffusa dell’abbandono dei rifiuti;     f) elaborare proposte normative, regolamentari e organizzative dirette a incrementare la raccolta dei rifiuti solidi marini.

In materia di isole ecologiche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare oltre al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, entro novanta (90) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede, con un apposito programma, l’istituzione di isole ecologiche in ciascun porto a cura dell’Autorità portuale competente, nonché delle relative dotazioni infrastrutturali, necessarie a garantire un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei rifiuti solidi marini recuperati dal mare ai sensi della vigente normativa italiana e dell’Unione europea.   Il programma prevede inoltre:  a) l’indicazione della localizzazione delle isole ecologiche portuali;   b) la descrizione delle modalità di registrazione delle isole ecologiche portuali di raccolta;   c) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi marini.     Per l’attuazione del sistema di raccolta gli imprenditori ittici possono stipulare apposite convenzioni con l’Autorità portuale responsabile per la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi marini durante il normale esercizio dell’attività di pesca.

 

 

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