L’Art. 1, comma 515 prevede, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell’anno 2020, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Le modalità relative al pagamento della indennità saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale.
L’Art. 1, comma 516 autorizza, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, l’incremento di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958. Le modalità relative al pagamento della indennità saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale.